Statuto


Art.1
_Denominazione
E’ costituita nel rispetto del Codice Civile e del Dec. leg. 117/17 , l’Associazione Culturale no profit denominata “The Progress Time”.
Art.2 _Sede
L’Associazione ha la sede legale in Via Clotilde Pavesi Cavaglià Cossato 10, 27036 Mortara (PV).L’Associazione potrà creare sedi distaccate e operare in altre città o nazioni.
Art.3 _Durata
La durata dell’Associazione è indeterminata.
Art.4 _Scopi e valori fondanti dell'Associazione:
L'Associazione The Progress Time è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro, ed ha finalità esclusivamente sociali e culturali, e si prefigge di promuovere e diffondere la cultura e l'arte in tutte le sue forme; inoltre si impegna a promuovere il patrimonio artistico, culturale e turistico italiano, ed i suoi relativi interscambi internazionali; di divulgare approfondimenti sulla globalizzazione mondiale in atto e le grandi opportunità di cooperazione; di promuovere e divulgare la scienza in tutte le sue attività di ricerca, la filosofia come strumento di riflessione critica di fronte ai vari fenomeni che riguardano l’essere umano, le società, i diritti e la parità di genere nel mondo. Per quanto succitato l'Associazione si impegna ad organizzare eventi culturali, seminari, mostre d'arte, di fotografia e di cinematografia, teatro, eventi di divulgazione scientifica e filosofica, turismo, presentazione di libri, con partecipazione gratuita a favore degli iscritti e dei non iscritti, , sia in ambienti pubblici che privati e, di avvalersi di strumenti propri editoriali, radiofonici, audio visivi e siti web atti a promuovere e divulgare le attività culturali statuarie. L’Associazione potrà inoltre collaborare con enti pubblici e privati, enti giuridici, ed enti diplomatici internazionali accreditati in Italia per il conseguimento delle finalità statutarie.
Art.5 _Associati
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico,gli enti pubblici e privati, enti diplomatici internazionali accreditati in Italia, enti giuridici, che accettano gli articoli dello statuto e che condividano gli scopi e i valori fondanti dell’Associazione.
Sono previste due categorie di associati:
ASSOCIATI FONDATORI: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.Le loro cariche sociali hanno la durata di anni 5 (cinque) e sono rieleggibili.
ASSOCIATI ORDINARI: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di associati ordinari è subordinata all’iscrizione ed al pagamento della quota sociale annuale.La loro qualità di associati ha scadenza annuale dal giorno dell'iscrizione ed è rinnovabile. Il numero degli associati ordinari è illimitato. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 5 (cinque) giorni dall’iscrizione nel libro degli associati. L’ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Art.6 _Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno uguale diritti e doveri all’interno dell’Associazione, primo fra tutti il diritto di voto. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell’accettazione delle norme che regolamentano la vita dell’Associazione a cui hanno aderito. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.
Art.7 _Recesso/esclusione dell’associato
L’associato cessa di far parte dell’Associazione per i seguenti motivi: Decesso, Dimissioni volontarie: l’associato deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato; Esclusione: il Consiglio Direttivo può decidere l’esclusione dell’associato in caso di inadempienza di doveri di cui all’art. 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
Art.8 _Gli organi associativi
Gli organi dell’Associazione sono: L’Assemblea degli Associati , Il Consiglio Direttivo– Il Presidente, Il Vice Presidente
Art.9 _L’assemblea
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea degli Associati è costituita degli associati fondatori ed è convocata almeno una volta all’anno, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L’Assemblea è validamente convocata quando ne sia data comunicazione agli associati mediante: Pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, alle seguenti condizioni: che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente di constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Art.10 _Patrimonio Sociale
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite: Dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo; Erogazioni liberali degli associati; da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, che associati, non associati, enti pubblici o privati, enti giuridici diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione e che non siano in contrasto con gli scopi statuari della stessa;
Art.11 _Il bilancio
Il periodo amministrativo coincide con l’anno solare e il primo anno decorrerà dalla data di costituzione fino al 31 dicembre dello stesso anno. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea degli Associati ordinaria, con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto. L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede legale dell’Associazione e può essere consultato da chiunque.
Art.12 _Scioglimento dell’associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati in Assemblea straordinaria. Il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art.13 _Disposizioni finali
L’Associazione è regolata dalle disposizioni legislative sulle Associazioni senza fini di lucro ai sensi ed effetti dell'art. 36 Codice Civile e degli Art.143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 del TUIR riguardanti gli Enti non commerciali residenti.